12/04/2022

MODIFICHE REGOLAMENTO UE 1071/2009 AUTOTRASPORTO

Finalmente arrivano le linee guida relativamente all’oggetto dal Capo Dipartimento mobilità sostenibile del MIMS, che, con proprio Decreto  n° 145 dell’08/04/2022 (in allegato), chiarisce la confusione che si era creata nei vari Uffici provinciali della Motorizzazione, circa l’entrata in vigore del regolamento UE 1055/2020 in data 21/02/2022.

Il Decreto del Capo Dipartimento ribadisce i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, previsti dal previgente regolamento UE 1071/2009, con le modifiche apportate dall’entrata in vigore del Regolamento UE 1055/2020, e cioè:

Art. 1 – Le imprese che esercitano o intendono esercitare l’attività di autotrasporto con veicoli di massa a pieno carico fino a 1,5 ton, hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo degli autotrasportatori di cui alla legge 298/74, dimostrando il solo requisito dell’onorabilità.

Art. 2 –  Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore con veicoli di massa complessiva superiori a 1,5 ton, devono dimostrare per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori i seguenti requisiti: onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale devono dimostrare il requisito di stabilimento, come previsto dall’art. 3 del decreto sopra citato, attraverso le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, che accompagneranno una preannunciata circolare.

Per quanto riguarda l’accesso al mercato il Decreto del Capo Dipartimento, poi, all’art. 2 comma 2, cita espressamente che:
“ l’art. 2 comma 227 della legge 24/12/2007 n° 244 e relativi decreti e circolari attuative, non si applicano alle procedure di autorizzazione per l’esercizio alla professione di trasportatore di merci su strada che riguardano le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate o con complessi formati da questi veicoli.”

Nello specifico, per quanto riguarda i requisiti per l’accesso alla professione, questo Decreto del Capo Dipartimento stabilisce:

Art. 3 – requisito di stabilimento: 
Il Regolamento UE 1055/2020 chiarisce in modo incisivo che le imprese devono avere una sede effettiva e stabile, dove svolgono in modo efficace e continuativo con l’ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le loro attività commerciali ed amministrative.
Al fine della dimostrazione del requisito di stabilimento di cui all’art. 5 del Regolamento UE 1071/2009, si applica il decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale del 25 gennaio 2012 e comunque su dichiarazioni sostitutive redatte sui modelli allegati alla circolare applicativa in attesa di emanazione, si ripete. 

Inoltre le imprese che alla data dell’entrata in vigore del Decreto sono già titolari dell’autorizzazione per  l’esercizio della professione di trasportatore su strada devono dimostrare entro un anno e possibilmente in concomitanza con il rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria il requisito di stabilimento attraverso le dichiarazioni indicate nel punto precedente.

Art. 4 – requisito di onorabilità:
L’estensione e l’aumento di tipologie di condanne e sanzioni che determinano la perdita del requisito (ad esempio sanzione per diritto tributario, le condanne per le violazione sul distacco degli autisti, o sul cabotaggio, ecc.), vengono rimandate  a provvedimenti successivi all’approvazione della legge di Delegazione Europea 2021, al momento in discussione al Senato.

Art. 5 – idoneità finanziaria:
Per la dimostrazione dell’idoneità finanziaria, in sintesi,  per le imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada con veicoli di massa complessiva da 1,5 a 3,5 ton continuano a valere le disposizioni della previgente norma di cui  all’art. 7 del Regolamento UE 1071/2009, successivi decreti e circolari applicative.
Per quanto riguarda gli importi la situazione è diventata la seguente:
per il primo autoveicolo di massa complessiva oltre 1,5 ton, sempre 9000 €;
per ogni autoveicolo successivo di massa complessiva superiore a 3,5 ton, sempre 5000€;
per ogni autoveicolo successivo di massa complessiva superiore a 1,5 ton fino a 3,5 ton, 900€.

Art. 6 – idoneità professionale:
Le novità introdotte riguardano: il gestore dei trasporti da dimostrare come requisito per le imprese che esercitano l’attività di trasporto merci in campo internazionale con veicoli aventi massa complessiva superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton, imprese che devono entro il 21 maggio 2022  richiedere la licenza comunitaria per continuare ad effettuare trasporti in campo internazionale.
Se il gestore dei trasporti è titolare  di attestato di idoneità professionale valido solo per trasporti nazionali di merci e dimostra di aver svolto le relative funzioni presso un’impresa del tipo sopra citata per un periodo continuativo di dieci anni antecedente al 20 agosto 2020, può conseguire l’attestato per trasporti internazionali, in esenzione dall’esame, come previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento UE 1071/2009.
Diversamente,  coloro che alla data del 20 agosto 2020 sono in possesso dell’attestato di frequenza del solo corso di formazione devono sostenere un esame semplificato (integrativo) per il trasporto internazionale di merci, dimostrando di aver assolto l’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.