Sulla G.U. 139 di ieri giovedì 16/6, è stato pubblicato quanto in oggetto che, all’articolo 9, comma 9, con le lettere a), b) e c), aumenta i termini previsti rispettivamente negli articoli 17 (comma 2), 24 (comma 2) e 58 (comma 1) del D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) che passano da 20 a 60 giorni. Pertanto, le ricevute sostitutive della licenza di navigazione in caso di trasferimento di proprietà delle imbarcazioni/navi e in caso di rinnovo della licenza di navigazione stessa, rilasciate da ieri, valgono 60 giorni. Conseguentemente dette ricevute – in attesa della messa a disposizione da parte dell’Amministrazione del modello con detto adeguamento di durata – possono essere opportunamente modificate richiamando le relative disposizioni cioè i citati artt. 17 e 24 del Codice della navigazione “come modificati dall’art. 9, comma 9 del DL 68/2022”. Parallelamente, circostanza poco sopra già citata, è stato modificato da 20 a 60 giorni il termine (art. 58, comma 1, Codice nautica diporto) entro il quale devono essere conclusi i procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto, a partire dalla data di presentazione della documentazione prescritta, in particolare, si ripete, per i trasferimenti di proprietà e i rinnovi delle licenze di navigazione. Qui di seguito gli articoli 17, 24 e 58 del Decreto legislativo 171/2005, come modificati dal DL 68/2022.
Art. 17.
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
- Per gli effetti previsti dal c.c. gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta’ o di altri diritti reali su unita’ da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall’interessato, entro sessanta giorni o, se l’interessato e’ residente all’estero, entro centoventi giorni dalla data dell’atto, mediante trascrizione nell’Archivio telematico centrale delle unita’ da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.
- La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti sessanta giorni.
- Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell’interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell’accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l’interessato non vi provveda nel termine indicato l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.
- Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell’interessato avanzata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.
Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione
- La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell’apparato motore, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
- La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente di bordo per la durata massima di venti sessanta giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.
Art. 58
Durata dei procedimenti
- I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 e’ ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.
- Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l’uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watt, di cui all’articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l’uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.
Quanto precede trae origine da una proposta Unasca (anche presentata come emendamento in precedenti provvedimenti), poi condivisa e portata avanti dai competenti Uffici della Direzione Generale Navigazione, dell’UCON e del MIMS, che si ringraziano.