OGGETTO: AUTOTRASPORTO: REGOLAMENTO UE 1055
Con l’accentuarsi delle proteste di fermo veicoli delle aziende di autotrasporto per il caro gasolio, la Viceministra Bellanova qualche giorno fa ha incontrato le principali Associazioni di categoria dell’autotrasporto, ed è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, che menziona anche il Regolamento UE 2020/1055. Inoltre Vi aggiorno sull’avanzamento dei lavori relativo al Disegno di Legge di delegazione europea 2021, con una panoramica sullo stato dell’arte e sui contenuti di nostro interesse.
Regolamento (UE) 2020/1055
Con il Protocollo d’intesa siglato dal MIMS e dalle associazioni dell’autotrasporto, si mira, tra le altre, a definire questioni legate all’entrata in vigore del Regolamento UE 2020/1055, che trova applicazione dallo scorso 21 febbraio 2022, e reca disposizioni relative all’esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada e all’effettuazione di trasporti internazionali di merci su strada. Il Regolamento in questione rientra nel cd. “primo pacchetto mobilità”.
Nello specifico, con il richiamato Protocollo d’intesa, le parti concordano l’impegno a promuovere soluzioni finalizzate:
– al rispetto del requisito di stabilimento, ovvero della necessità, ai fini dell’esercizio della professione dell’autotrasporto, di dimostrare e mantenere sede effettiva e stabile in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tra le condizioni che vanno a formare il requisito, nel Protocollo si fa particolare riferimento a quella elencata alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 del Regolamento, con il quale si prevede che l’impresa, ai fini di soddisfare il requisito di stabilimento, disponga ordinariamente e su base continuativa di un numero di veicoli immatricolati e di cui sia stato autorizzato l’utilizzo in conformità con la normativa dello Stato membro in questione, nonché di conducenti che abbiano come base una sede di attività nel medesimo Stato, che sia in entrambi i casi proporzionato al volume delle operazioni di trasporto operate dall’impresa;
– a un possibile fondo per favorire la crescita/aggregazione aziendale, e per contributi agli autotrasportatori mono-veicolari che escano dal mercato; questi contributi dovrebbero essere proporzionali alla massa complessiva del veicolo utilizzato per l’esercizio dell’attività (dai 5 ai 10 mila euro);
alla possibilità di conseguire l’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di trasporto, dimostrando di aver svolto tali attività – anche presso imprese diverse del settore – per un periodo continuativo di almeno dieci anni antecedente al 20 agosto 2020;
– alla previsione di un esame semplificato e senza corso propedeutico per coloro che alla data sopramenzionata del 20 agosto 2020 siano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/1055 modificante l’art. 8, comma 7 del Regolamento (CE) 1071/2009, nel quale si prevede che uno Stato membro possa esentare da alcune parti degli esami di abilitazione i titolari di diplomi e attestati di idoneità professionali o attestanti la conoscenza di materie quali elementi di: diritto civile, diritto commerciale, diritto sociale, diritto tributario, gestione commerciale e finanza d’impresa, accesso al mercato, norme tecniche e di gestione tecnica, sicurezza stradale (elencate all’allegato 1 del Regolamento);
– al rafforzamento del mercato, attraverso l’apertura immediata di contatti con la Commissione europea per verificare la possibilità di introdurre la necessità, per l’accesso alla professione, del possesso di almeno un veicolo di categoria ecologica Euro più recente.
Disegno di Legge di delegazione europea 2021
È attualmente all’attenzione della 14^ Commissione Politiche UE del Senato per la seconda lettura, iniziata nella seduta dello scorso 10 febbraio, dopo la conclusione dell’esame alla Camera, il 17 dicembre.
La Commissione dovrebbe avviare in questa settimana l’esame delle proposte emendative pervenute.
L’articolo 19 contiene misure per l’adeguamento della normativa italiana al Regolamento UE 2020/1055, nonché in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull’uso dei tachigrafi.
Inoltre, all’interno dell’allegato A, è prevista l’attuazione della direttiva (UE) 2020/157, che contiene norme riguardanti il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.
Ciò premesso, continueremo costantemente a monitorare gli sviluppi e a comunicare eventuali avanzamenti dello stato dell’arte.
In particolare non appena ci saranno documenti/notizie sulle procedure di accesso alla professione ed al mercato da parte del MIMS, per le quali questa settimana dovrebbero esserci interlocuzioni dell’Amministrazione con le Organizzazioni degli autotrasportatori.