OGGETTO: DL 16 GIUGNO 2022 n. 68
Come comunicato, è stato pubblicato in G.U il DL 16 giugno 2022 n.68. Vi abbiamo anticipato la novità introdotta e esplicitata con circolare ministeriale del 20 giugno 2022 in merito all’esperimento di guida, in particolare alla previsione normativa relativa alla revoca della patente di guida in caso di assenza all’esame. Con una certa amarezza devo riferire che le “incongruenze “contenute nel Decreto legislativo non si esauriscono lì. In particolare, all’articolo 9 il Dl estende a tutti i dipendenti del MIMS la possibilità di frequentare corsi di qualificazione iniziale e sostenere esami di abilitazione alla funzione di esaminatore, in precedenza riservata ai dipendenti dell’ex Dipartimento trasporti. Il problema è che non è stata prevista una norma che metta in sicurezza coloro che si sono abilitati in precedenza (circa 500 dipendenti del MIMS). È di oggi la notizia che a seguito di questa incongruenza gli stessi non potranno più svolgere esami e di conseguenza le sedute di esame già programmate a loro assegnate vengono annullate
STUDI DI CONSULENZA
Il 29/6, pertanto (con valenza solo sul territorio italiano) scadono:
gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del Codice della Strada, in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (*)
le ricevute rilasciate dalle imprese di consulenza ai sensi dell’art. 7 comma 1, legge 264/1991 e dell’art. 92 del Codice della Strada, in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (*)
le autorizzazioni alla circolazione di prova di cui al DPR 474/2001 in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (*)
le carte provvisorie di circolazione ove, pur soppresse formalmente a partire dall’1/1/2020 in virtù del decreto legislativo n. 98/2017 sul Documento Unico, siano state rilasciate per veicoli/circostanze nelle quali non è stato rilasciato il Documento Unico stesso, in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (*)
i fogli di via, relativi alle cosiddette “targhe di cartone” rilasciate ai sensi dell’art. 99 del Codice della Strada in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (*)
le carte di circolazione e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 34 del Codice della Strada, in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (*)
le ricevute rilasciate – ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 24, comma 2, del D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) – dagli Sportelli Telematici del Diportista (STED), in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (*)
le licenze provvisorie di trasporto merci Conto Proprio in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (*)
autorizzazioni per i trasporti eccezionali in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (*)
(*) il 31/3/2022, come è noto, è la data di cessazione dello stato di emergenza
Naturalmente quanto precede, ove ci fossero ancora fattispecie residuali poiché nei mesi precedenti i servizi delle Amministrazioni e degli Studi dovrebbero essere sostanzialmente normalizzati.
Infine, si ricorda che le proroghe Unionali e/o nazionali relative a licenze comunitarie, controlli del tachigrafo, revisioni, documenti di identità/riconoscimento (tra cui patenti di guida e nautiche a tali fini) e permessi di soggiorno sono tutti/e spirati/e.