25/07/2022

25/07/2022

OGGETTO: Regolamento UE di riconoscimento delle Patenti di Guida e CQC rilasciate dall’Ucraina

Si invia il REGOLAMENTO (UE) 2022/1280 del 18 luglio 2022, in quanto tale, direttamente applicabile nei Paesi membri dalla data del 27 luglio 2022, ma per il quale sarebbe opportuno attendere precise disposizioni da parte del Ministero competente che stabilisca le procedure amministrative utili ed applicabili nel merito.

Il Regolamento stabilisce il riconoscimento in tutto il territorio dell’Unione

–  delle Patenti di Guida (in corso di validità) rilasciate dall’UCRAINA nel caso in cui i relativi titolari godano della “protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382” e fino al momento in cui cessa di applicarsi tale protezione temporanea.  Si ricorda che l’ammissibilità alla conversione delle patenti di guida (in corso di validità) rilasciate dall’UCRAINA è già consentita in Italia per i residenti grazie all’Accordo internazionale bilaterale 20.7.2021, in vigore dal 24.1.2022 (valido fino al 24.1.2027);

– delle CQC o attestati di conducente rilasciati dall’Ucraina conformemente alla legislazione nazionale adottata in attuazione della direttiva 2003/59/CE (sempre nel caso in cui i relativi titolari godano della “protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382”). Su richiesta dell’interessato: 

  1. a) se il conducente è anche titolare di una patente di guida secondo il modello dell’Unionerilasciata da uno Stato membro, potrà contrassegnare il campo 12 della pagina 2 della patente di guida dell’interessato con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)», il che significa «Conducente titolare di certificato di idoneità professionale in regola con l’obbligo di idoneità professionale — rilascio speciale valido per la sola durata della protezione temporanea»; 
  2. b) se il conducenteNON è anche titolare di una patente di guida secondo il modello dell’Unione rilasciata da uno Stato membro, si potrà rilasciare una carta di qualificazione del conducente con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» apposto nel campo 10 della pagina 2, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE;
  3. c) sarà consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione anche mediante l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che rechi il codice dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)».

Prima di rilasciare la carta di qualificazione del conducente o di apporre il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» sulla patente o sull’attestato di conducente,  “gli Stati membri impongono al titolare della carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina di cui all’articolo 2, lettera b), di seguire un corso obbligatorio di formazione integrativa che si concluda con una prova volta a verificare che il conducente possiede il livello di conoscenze” richieste dalla direttiva 2003/59/CE, ed eventuale accertamento psicofisico  conformemente alle norme nazionali adottate in recepimento dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE.

Il regolamento stabilisce inoltre misure specifiche e temporanee applicabili ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina anche in caso di “Smarrimento o furto di patenti di guida rilasciate dall’Ucraina” e/o di un’eventuale “Proroga della validità di documenti dei conducenti scaduti rilasciati dall’Ucraina”.