26/09/2022

Si allega la circolare MIMS prot. n. 29312/DIV3/C del 20/09/2022, che definisce il “Nuovo Processo Immatricolativo” dei veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, incompleti, completati e completi, esclusivamente a far data dall’1/12/2022, eliminando l’assegnazione di codici di trasposizione. Come dalle procedure richiamate nella circolare prot. n. 29319 del 29/11/2013, dove veniva comunicata l’attuazione del NPI, consentendo al costruttore del veicolo l’inserimento diretto dei dati riportati sulla conformità nell’Archivio Nazionale Veicoli, al momento previsto solo per i veicoli completi, occorrenti per la compilazione della carta di circolazione.

OGGETTO: Linee Guida per i trasporti eccezionali

Si precisa che con l’articolo 9-bis del DL 115 del 9/8/2022, introdotto in sede di conversione di detto decreto con la legge 142 del 21/9/2022 (pubblicata sulla G.U. 221 del 21/9/2022), viene modificata la regolamentazione dei trasporti stradali in condizioni di eccezionalità (art. 10 Codice della Strada), prevedendo, in particolare, la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dell’efficacia delle disposizioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 28 luglio 2022, recante l’adozione delle nuove Linee Guida per tali trasporti, al fine di consentire la semplificazione della disciplina transitoria in materia di verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate, di cui all’Allegato n. 2 del decreto. Inoltre, si dispone che fino alla medesima data, (31 dicembre 2022), continui ad applicarsi ai trasporti eccezionali per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la precedente disciplina di cui all’articolo 10 del Codice della Strada, vigente al 9 novembre 2021. Si prevede, altresì, che le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di emanazione delle citate Linee Guida (15 settembre 2022), conservino efficacia fino la loro scadenza. Viene, infine, abrogato il comma 3 dell’art. 7-bis D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, che aveva introdotto una disciplina transitoria per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali.