27/09/2022

OGGETTO: Registrazione atti per le unità da diporto – Codice fiscale di soggetto a favore, straniero non residente

 

Si fa presente che l’art. 6 DPR 605/1973 al comma 1 lett. B) prevede, in generale, l’obbligo di indicare il codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto.

Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo recita che “L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’articolo 4 (*), con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero”.

 

(*) Si riporta l’articolo 4 del DPR 605/73

“Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale”

La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare:

  1. a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
  2. b)  per i   soggetti   diversi   dalle   persone   fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.

Per le società, associazioni   o   altre   organizzazioni   senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Nell’indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.

Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di persone fisiche alle quali sia già stato attribuito il numero di codice fiscale queste debbono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice

fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione.  Il numero di codice fiscale precedentemente attribuito ha a tutti gli effetti validità di numero di codice fiscale provvisorio.  Nella domanda deve essere indicato anche il numero di codice fiscale precedentemente attribuito. “.

In buona sostanza la Direzione Toscana delle Entrate non fa altro che ribadire la disposizione di legge, cioè il DPR 605/1973 il cui comma 2 dell’articolo 6 rimanda all’articolo 4, cioè, in pratica:

  • per la persona fisica straniera beneficiaria dell’atto non occorre il Codice fiscale ma vanno indicati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita e il sesso
  • per la persona giuridica straniera beneficiaria dell’atto non occorre il Codice fiscale ma vanno indicati la denominazione o la ragione sociale e la sede legale all’Estero.