Con la numerazione 238 del 23/12/2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 32 del 17/01/2022 la Legge Europea 2019-2020 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”.
In particolare, all’art.2 della legge (che si allega in stralcio), sono previste le nuove diposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, disposizioni che riscrivono le norme in precedenza contenute nella Legge n.132 del 01/12/2018, nate con lo scopo di contrastare il fenomeno delle esterovestizioni.
Questa nuova normativa rappresenta un’opportunità, in quanto introduce ulteriori adempimenti laddove non si possa procedere alla reimmatricolazione italiana.
Infatti viene disposto che i veicoli immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona residente in Italia possano circolare sul suolo nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo quanto disposto dagli articoli 93 e 94 del Codice della strada.
Si stabilisce inoltre che nella situazione in cui il guidatore, residente in Italia, di un veicolo di cui sopra non coincida con l’intestatario del veicolo stesso, a bordo debba essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario, dal quale ne risultino il titolo e la durata della disponibilità al detentore. Superati i trenta giorni di utilizzo in un anno solare, il titolo e la durata della disponibilità alla persona fisica residente o alla persona giuridica avente sede in Italia deve essere registrato, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’art.94 nuovo comma 4-ter.
Tali disposizioni sono estese ai lavoratori che esercitano l’attività in uno Stato limitrofo o confinante (c.d. transfrontalieri), circolando con veicoli di loro proprietà immatricolati nel suddetto Stato, con l’obbligo di registrazione nell’elenco istituito presso il PRA entro 60 giorni dall’acquisto del veicolo. La conduzione delle vetture è consentita anche ai familiari conviventi residenti in Italia.
E’ inoltre previsto che ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato, debba essere annotata entro tre giorni dal verificarsi dell’evento e tale annotazione è obbligatoria anche nei casi di variazione di residenza o di sede legale.