Motorizzazione prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012.
Com’è noto, la circolare prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012 reca istruzioni operative in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
Al riguardo, nell’evidenziare che le procedure ivi illustrate con riferimento ai veicoli iscritti al PRA debbono intendersi, allo stato attuale della legislazione, assorbite dalle vigenti procedure predisposte in attuazione della riforma recata dal d.lgs n. 98/2017, che ha introdotto il documento unico di circolazione e di proprietà, si segnala la necessità di una
integrazione alle istruzioni concernenti i veicoli non iscritti al PRA.
Detta circolare, infatti, prevede, tra l’altro, le ipotesi di cessazione dalla circolazione per furto o per perdita di possesso giudizialmente accertata e non tiene conto di una molteplicità di ulteriori casi, in concreto riscontrati nel corso del tempo, caratterizzati in particolare dalla circostanza che gli interessati non dispongono più della documentazione atta a comprovare la perdita di possesso ed il venir meno degli obblighi tributari (cd. bollo auto).
Tenuto conto che i veicoli non iscritti al PRA soggiacciono al regime di diritto comune dei beni mobili per i quali trova applicazione la regola del “possesso vale titolo”, si ritiene che agli stessi possa applicarsi a fortiori la procedura semplificata applicabile, nelle medesime ipotesi, ai veicoli iscritti al PRA, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 204/E del 9.12.1994 e condivise dal Ministero della Giustizia.
Detta circolare, infatti, precisa che: “per evitare il perpetuarsi dell’obbligo tributario a carico di coloro che perduto, per un qualsiasi motivo (rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita ecc.), il possesso del veicolo, non abbiano, a suo tempo, effettuato la richiesta (in alcuni casi, obbligatoria) di annotazione del fatto nei pubblici registri e
non siano più in possesso della documentazione all’uopo necessaria”, all’intestatario del veicolo è consentito “di far cessare l’obbligo tributario chiedendo l’annotazione, nei pubblici registri, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la cui efficacia resti circoscritta esclusivamente agli effetti tributari, senza alcuna rilevanza né ai fini dell’esistenza del veicolo, che continua ad essere iscritto, né ai fini di stabilire la titolarità del medesimo”.
Pertanto, si dispone che per tutti i veicoli non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA, gli intestatari (od i loro eredi) possano richiedere l’annotazione nell’ANV della perdita di possesso, ai soli fini tributari, sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, detta dichiarazione può concernere:
– l’avvenuta consegna del veicolo ad un concessionario, in seguito fallito o resosi irreperibile;
– la vendita del veicolo in favore di persona della quale non si sappiano le generalità;
– l’avvenuta consegna del veicolo ad un demolitore e indisponibilità del certificato di rottamazione.
Restano in ogni caso ferme le istruzioni operative contenute nella richiamata circolare prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012 con riguardo alle ipotesi di furto (equiparabile al caso della appropriazione indebita) e della perdita di possesso giudizialmente accertata.
02/03/2022
MILLEPROROGHE
In sintesi, con tale Provvedimento, viene, tra altro, disposto/a:
- in attesa degli accordi di conversione la possibilità per i titolari di patente UK residenti in Italia alla data del 31/12/2021 di circolare con la patente UK fino al 31/12/2022
- il ripristino fino al 31/12/2022 del limite di 2000 euro all’uso del contante
- la proroga al 31/12/2022 dell’utilizzo degli Ispettori per le revisioni
- la proroga a tutto il 2022 della possibilità di utilizzare il personale esaminatore in quiescenza della Motorizzazione, permanendo tuttavia la necessità di un decreto ministeriale attuativo non ancora emanato, fin dall’anno scorso
- la previsione che i monopattini elettrici commercializzati in Italia dal 30/9/2022 siano dotati di indicatori di direzione e freno su entrambe le ruote, mentre per quelli già in circolazione alla suddetta data il predetto adeguamento debba avvenire entro l’1/1/2024. Inoltre la previsione che detti monopattini possano circolare nei centri abitati analogamente ai velocipedi e fuori dai centri abitati solamente sui percorsi riservati ai velocipedi e sulle piste ciclabili
- la proroga al 31/12/2022 degli incentivi alla conversione elettrica per i veicoli trasporto merci
- la ridisciplina degli aiuti (già introdotti col DL 121/2021 convertito dalla legge 156/2021), attraverso l’istituzione di un fondo “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” a partire dall’1/7/2022 fino al 31/12/2026, con il quale verrà erogato un contributo “buono patente autotrasporto” pari all’80% della spesa (e comunque non superiore a 2500 euro) in favore dei Cittadini tra i 18 e i 35 anni per l’ottenimento di patente/abilitazioni professionali alla guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto persone/merci. Occorrerà un decreto del MIMS, di concerto con il MEF, per l’attuazione della predetta misura ed in particolare per i termini/modalità di presentazione delle domande
- il nuovo scadenziario per le revisioni delle macchine agricole, e cioè il 31/12/2022 per quelle immatricolate entro il 31/12/1983, il 31/12/2023 per quelle immatricolate tra l’1/1/1984 e il 31/12/1996, il 31/12/2024 per quelle immatricolate tra l’1/1/1997 e il 31/12/2019 e, infine, nel quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione per quelle immatricolate dopo l’1/1/2020.