nazionalizzazioni

L’immatricolazione dall’estero è una pratica molto complessa, che prevede diverse fasi: verifica preliminare dei documenti, censimento all’agenzia delle entrate di competenza territoriale in base alla residenza dell’acquirente italiano, eventuale traduzione dei documenti esteri, eventuale richiesta del COC se carente
nella documentazione estera. Ogni fase sarà seguita a 360 gradi in tempi rapidi con garanzia del risultato finale nei tempi prestabiliti dalla nostra agenzia.
Per tutti i veicoli provenienti da paesi Extra CEE la verifica tecnica presso la motorizzazione di competenza è obbligatoria.

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NAZIONALIZZAZIONI
Nazionalizzazione: emissione di targhe e documenti di
circolazione Italiani di veicoli di provenienza:
• Germania,
• Francia,
• Polonia,
• Spagna,
• Belgio,
• Olanda,
• Romania,
• Ungheria,
• Austria,
• Bulgaria,
• Inghilterra,
• Svizzera,
• San Marino

Decreto SICUREZZA
Fine 2018 viene approvato in consiglio dei ministri il decreto sicurezza di Salvini: è vietato, a chi ha stabilito la residenza
in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

COSA SERVE PER NAZIONALIZZARE
• DOCUMENTI ESTERI,
• TARGHE CHE RITIRIAMO NOI AGENZIE E CI OCCUPEREMO POI DELLO SMALTIMENTO,
• COC, il Certificate of Conformity che riporta tutte le caratteristiche tecniche del veicolo, che richiediamo alla casa madre (BMW, AUDI, SUZUKI, FIAT, OPEL…),
• Fattura di vendita o contratto tra privati della vendita tra cittadini comunitari,
• Dogana, dichiarazione di rimpatrio e dichiarazione consolare per i cittadini extra cee.

DISTINZIONE TRA VEICOLI NUOVI E USATI:
NUOVO:
-NUOVO è UN VEICOLO CHE HA PERCORSO MENO DI 6000 KM, ED è CEDUTO DA MENO DI 6 MESI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE.
-UN VEICOLO NUOVO IMMATRICOLATO IN UN PAESE DELLA COMUNITA’ EUROPEA è SEMPRE SOGGETTO ALL’IVA NEL PAESE DI DESTINAZIONE
-SI EFFETTUA SEMPRE IL CENSIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE

USATO:
-VEICOLI CONSIDERATI USATI, CHE HANNO PIU’ DI 6 MESI DI VITA E PIU’ DI 6000 KM
– OBBLIGATORIO IL CENSIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE:
se il richiedente l’immatricolazione è un soggetto privato che ha acquistato da privato o da società estera , dovrà produrre dichiarazione attestante l’acquisto intracomunitario, con l’avvenuto assolvimento degli obblighi iva, anche nel caso l’interessato non abbia versato nessun versamento iva perché non dovuta.
Se invece la pratica viene richiesta dal commerciante d’auto, cosiddetto soggetto importatore che commercializza veicoli, va allegata con la dichiarazione tutta la documentazione fiscale attestante  l’importazione.
PERCHÉ SCEGLIERE CAM PER LE  PRATICHE DI PROVENIENZA ESTERA
• Chiarezza nel predefinire l’inizio e lo svolgimento della pratica, in accordo con le esigenze e i tempi del cliente
• Tempestività nell’eseguire tutte le  operazioni concordate
• Attenzione dedita al cliente, nel fornire informazioni di tutto l’iter della pratica passo dopo passo, fino alla conclusione, dove consegniamo targhe e documento unico di circolazione.

NOVITA’: DAL 15 MARZO SI PUO’ ISCRIVERE UN VEICOLO DI PROVENIENZA ESTERA AL REVE, IL REGISTRO ITALIANO DEI VEICOLI ESTERI: VERRA’ RILASCIATA L’ATTESTAZIONE VALIDA PER LA CIRCOLAZIONE IN ITALIA  CON DOCUMENTI E TARGHE ESTERE